La giurisprudenza è ferma nel ritenere che tutti i soggetti che producono reddito di impresa, commerciale od agricola, sono tenuti al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, istituita con D.Lgs. n. 446 del 1997, laddove non espressamente esentati, e quindi anche le imprese familiari, di cui all’art. 230 bis c.c. .
Il reddito derivante dall’impresa familiare e risultante alla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti, ma l’imprenditore deve essere titolare almeno del 51%, mentre solo l’imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è soggetto passivo IRAP, in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare, etero – organizzazione dell’esercente l’attività.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 26 ottobre – 24 novembre 2016, n. 24060
Presidente Iacobellis – Relatore Conti
Considerato in fatto e in diritto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, contro la sentenza della CTR del Veneto indicata in epigrafe con la quale, in accoglimento dell’appello proposto da G.R., ha annullato il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso relativa ad IRAP per gli anni dal 1998 al 2007.
La parte intimata non si è costituita.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
11 secondo motivo di ricorso, che va esaminato con priorità, va rigettato non ravvisandosi ragioni per ritenere la nullità della sentenza per assenza di motivazione, avendo per contro la CTR esposto le ragioni che a suo dire giustificavano l’esenzione dall’IRAP e, specificamente, il carattere marginale dell’apporto offerto dal collaboratore all’impresa familiare del titolare.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che tutti i soggetti che producono reddito di impresa, commerciale od agricola, sono tenuti al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, istituita con D.Lgs. n. 446 del 1997, laddove non espressamente esentati, e quindi anche le imprese familiari, di cui all’art. 230 bis c.c. – cfr. Cass. n. 10777/2013; Cass. n. 12616/2016.
Si è così ritenuto che “…mentre il reddito derivante dall’impresa familiare e risultante alla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (ma l’imprenditore deve essere titolare come minimo del 51%), l’imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP, in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero – organizzazione dell’esercente l’attività) – cfr. Cass. n. 10777/2013 cit..
A tali principi, alla cui stregua la produzione di un reddito d’impresa e la presenza di collaboratori familiari, rappresentano di per sè elemento sufficiente al suo inquadramento nell’ambito delle attività soggette ad IRAP non si è attenuto ai superiori principi, ritenendo di escludere la debenza del detto tributo valorizzando il carattere occasionale della partecipazione del collaboratore al l’impresa.
Anche il terzo motivo di ricorso è fondato, avendo la CTR omesso di esaminare l’eccezione di decadenza formulata dall’Ufficio con riguardo ad alcune delle annualità alle quali si riferiva la richiesta del contribuente anche in grado di appello.
Sulla base di tali considerazioni e in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, disatteso il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, disatteso il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.