Vademecum sulla riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali

a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo(detrazione fiscaledel 70%);

b) stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26/06/2015 – “decreto linee guida”– (detrazionefiscaledel 75%);

c) stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 1 classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%);

d) stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 2 classidirischio sismico inferiore (detrazione fiscale dell’85%).

 

CHI PUÒACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

– sostengono le spese di riqualificazione energetica;

– posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;

E’ possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito(2).

PER QUALI EDIFICI:

– alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di

accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

– devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.24

(http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf);

ENTITA’ DEL BENEFICIO:

interventi di tipo a) detrazione del 70% delle spese totalisostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021;

  1. b) detrazione del 75% , delle spese totalisostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021;
  2. c) detrazione dell’80% , delle spese totalisostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021;
  3. d) detrazione dell’85% , delle spese totalisostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021;

il limite massimo dispesa ammissibile è:

– interventi di tipo a) e b) = 40.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che

compongono l’edificio;

– interventi di tipo c) e d) = 136.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che

compongono l’edificio;

Riqualificazione energetica parti comuni

 

 

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