ISEE: istruzioni sulla dichiarazione sostitutiva unica precompilata – Messaggio dell’INPS del 13 gennaio 2020, n. 96

Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto, nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio di tali dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:
i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
i trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
il patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).
In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o, ove non corrette o incomplete, modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall’utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):
i trattamenti erogati dall’INPS;
le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.
Pertanto nell’ipotesi in cui i dati precompilati risultino non corretti o incompleti il dichiarante è tenuto a modificarli o a integrarli (ad esempio per aggiungere un rapporto finanziario ovvero un fabbricato non presente).
Nel caso in cui, invece, il dichiarante rilevi delle inesattezze sui dati precompilati non modificabili (trattamenti erogati dall’INPS, redditi derivanti da modello 730 ovvero da modello Redditi) può compilare il Modulo integrativo (Modulo FC.3) per chiederne la rettifica, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze.

Messaggio dell’INPS del 13 gennaio 2020, n. 96

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