L’art. 1138, comma 4, cod. civ. dichiara espressamente non derogabile da parte del regolamento condominiale la disposizione posta dall’art. 1129, la quale riserva alla sola assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata del suo incarico in un anno. Ne deriva la nullità della clausola del regolamento condominale che riserva ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di amministratore del condominio, sottraendo il relativo potere di nomina e di revoca all’assemblea.
Privacy – La Cassazione rafforza i poteri del Garante privacy
La Cassazione rafforza i poteri del Garante privacy Tre sentenze che riducono notevolmente i ricorsi indebiti Tre sentenze della Cassazione