Locazione – Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 settembre – 10 novembre 2016, n. 22976

La genesi della cessazione del rapporto si identifica pur sempre nella condotta del locatore” (cfr. Cass., n. 14728/2001, relativa ad una disdetta inefficace, ma non opposta dal conduttore): deve ritenersi, infatti, che quando il conduttore si limiti a non opporsi ad una iniziativa risolutiva del locatore o non aderisca alle nuove condizioni economiche cui il locatore condiziona la prosecuzione del rapporto non ricorra un’ipotesi di disdetta o recesso del conduttore ai sensi dell’art. 34, l.392/78, che -per essere tale- deve prescindere da qualunque preventiva iniziativa del locatore volta a far cessare il rapporto o a subordinarne la prosecuzione al mutamento delle condizioni economiche

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 settembre – 10 novembre 2016, n. 22976

Presidente Amendola – Relatore Sestini

Ragioni della decisione

É stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.. “1. M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce gli ha negato il diritto a percepire l’indennità per la eredita dell’avviamento commerciale per non avere accettato la proposta del locatore che, in vista della scadenza dell’11.2.2013, aveva comunicato l’intenzione di rinnovare il contratto solo a condizione del raddoppio del canone e della cauzione. 2. Con l’unico motivo, il ricorrente si duole della mancata applicazione degli artt. 34 e 69 l. n. 392/78, assumendo che la cessazione del rapporto era dipesa dall’iniziativa assunta dal locatore (che aveva preteso il raddoppio del canone) e non era dovuta a inadempimento o disdetta del conduttore o a una delle procedure previste dal R.D. n.267/1942, alle quali non era assimilabile l’ipotesi della mancata accettazione delle nuove proposte formulate dal conduttore (in linea con l’ipotesi prevista dall’artt. 69 1. n. 392/78 che consentiva al conduttore di non accettare l’aumento proposto dal locatore, senza perdere -con ciò- il diritto all’indennità). 3. Il motivo è fondato. La Corte, che pure ha correttamente individuato la norma da applicare (in relazione ad un contratto sorto nell’anno 1989) esclusivamente nell’art. 34 1. cit., ha errato nel ritenere che la mancata accettazione del nuovo canone proposto dal locatore integrasse un’ipotesi di recesso da parte del conduttore, senza considerare che “la genesi della cessazione del rapporto si identifica pur sempre nella condotta del locatore” (cfr. Cass., n. 14728/2001, relativa ad una disdetta inefficace, ma non opposta dal conduttore): deve ritenersi, infatti, che quando il conduttore si limiti a non opporsi ad una iniziativa risolutiva del locatore (ancorché infondata) o non aderisca alle nuove condizioni economiche cui il locatore condiziona la prosecuzione del rapporto non ricorra un’ipotesi di disdetta o recesso del conduttore ai sensi del cit. art. 34, che -per essere tale- deve prescindere da qualunque preventiva iniziativa del locatore volta a far cessare il rapporto o a subordinarne la prosecuzione al mutamento delle condizioni economiche. 4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con cassazione e rinvio (anche per le spese di lite)”. A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese di lite.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.

 

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