Reati tributari – Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 maggio – 28 ottobre 2016, n. 45470

Il sequestro preventivo per equivalente, disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per il reato di frode fiscale finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 1893 del 12/10/2011, Manfellotto, Rv. 251797), sicché il giudice, nell’autorizzare il sequestro o riesaminare il provvedimento che lo ha autorizzato, deve determinare con esattezza l’imposta evasa (pari all’effettivo profitto conseguito dall’operazione parzialmente inesistente), non potendo il profitto coincidere con gli elementi passivi fittizi indicati, pena la violazione dei principio di proporzionalità tra la misura cautelare imposta e l’entità del fatto dovendo essere determinati l’imposta evasa ed il profitto conseguito attraverso l’utilizzo e l’indicazione di tali elementi passivi fittizi.

Inoltre, nel caso di pluralità di indagati e in relazione a società differenti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter cod. proc. pen. non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata a risulti chiaramente individuabile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 maggio – 28 ottobre 2016, n. 45470

Presidente Amoresano – Relatore Liberati

Ritenuto in fatto

  1. Con ordinanza del 9 ottobre 2015 il Tribunale di Macerata ha respinto l’istanza di riesame presentata da M.A.G., indagata per li reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 in concorso con N.F. (per avere, quale legale rappresentante della Fiardi Trading S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi ed avvalendosi di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, indicato nelle dichiarazioni fiscali relative all’esercizio finanziario 2013 elementi passivi fittizi per complessivi euro 200.456,00), nel confronti dei decreto di sequestro preventivo dei 16 settembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Macerata, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della somma complessiva di euro 8.580.620,80, limitato ad euro 200.456,00 nei confronti della G. e dei F.. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagata, M.A.G., mediante il suo difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla doglianza formulata con la richiesta di riesame, riguardo alla mancanza di profitto illecito per la ricorrente e la società dalla stessa amministrata ed all’erronea determinazione di tale profitto In misura corrispondente all’intero Importo delle fatture utilizzate anziché all’imposta evasa, ed anche alla insussistenza di evasione i.v.a., avendo corrisposto l’imposta all’acquisto alla Dragonoil ed avendola ricevuta dai successivi acquirenti dei carburante acquistato, portandola in compensazione come consentito dal sistema fiscale. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato analoga violazione di legge per la mancanza della motivazione in ordine alla censura sollevata a proposito della necessità di distinguere la propria posizione da quella del concorrente F., sulla base dei rilievo che il sequestro preventivo per equivalente non poteva eccedere per ciascun concorrente la quota del profitto a lui attribuibile, avendo tra l’altro evidenziato come dagli atti emergesse che alla Fiardi Trading che essa amministrava era attribuibile un profitto Illecito pari a euro 92.286,00 ed a N.F., In relazione alle fatture di acquisto della Fiardi Petroli dalla Dragonoil, pari a euro 108.170,00. 3. II Procuratore Generale ha concluso nella sua requisitoria scritta per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, rilevando che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alle censure sollevate dalla richiedente nella sua istanza di riesame, in ordine alla erronea individuazione dei profitto dei reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, con la conseguente erronea determinazione dell’importo sottoposto a sequestro per equivalente, in quanto era stato considerato come profitto suscettibile di confisca (anche per equivalente) l’intero importo delle fatture ritenute soggettivamente inesistenti (dell’ammontare complessivo di euro 200.456,00) e non l’imposta evasa in conseguenza della annotazione degli elementi passivi nelle dichiarazioni annuali i.v.a. e dei redditi, e per non essere comunque stato individuato il profitto riferibile alla ricorrente. Ha inoltre sottolineato che dovevano essere distinte le posizioni, e le conseguenti evasioni d’imposta e profitti Illeciti, della Fiardi Petroli e della Fiardi Trading, perché solo in relazione alla gestione di tale ultima società era stato contestato il concorso della G..

Considerato in diritto

  1. II ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Macerata, nel respingere l’istanza di riesame avanzata dalla ricorrente, amministratrice della S.r.l. Fiardi Trading, dopo aver ripercorso le indagini svolte dalla polizia giudiziaria e ricostruito il quadro complessivo che ne era emerso, evidenziando, in particolare, che il meccanismo attraverso cui veniva frodato l’Erario si basava su società di comodo, da interporre nella commercializzazione di prodotti petroliferi, mediante la presentazione di false dichiarazioni di intento, che consentivano di acquistare tali prodotti in regime di esenzione iva, per poi immetterli nella rete dei distributori stradali di carburanti, tramite fatture soggettivamente inesistenti emesse a prezzi altamente concorrenziali o sottocosto, ha sottolineato la partecipazione della Fiardi Trading a tale meccanismo, attraverso la ricezione di lettere di intenti risultate false e la cessione di prodotti energetici senza addebito dell’iva corrispondente, sostanzialmente quale soggetto interposto tra il deposito fornitore ed il cliente finale, e la consapevolezza di N.F. (amministratore di diritto della S.r.l. Fiardi Petroli e di fatto della Fiardi Trading) e della G. (amministratrice della S.r.l. Fiardi Trading) della pregressa evasione d’imposta. Quest’ultima è stata determinata dal Tribunale nella somma complessiva di euro 10.473.409,57, in misura pari alla stima dell’iva e della imposta sul consumo evase negli anni 2013 e 2014, confermando il sequestro per equivalente autorizzato nei confronti dei F. e della G. per un importo di euro 200.456,00, corrispondente agli elementi passivi fittizi indicati dalla Fiardi Trading e dalla Fiardi Petroli, senza altro aggiungere circa l’imposta evasa ed il profitto attribuibile a ciascuno degli indagati. 3. Risulta, pertanto, ravvisabile il denunciato vizio di violazione di legge, per l’erronea individuazione dei profitto del reato attribuibile alla ricorrente, e la, conseguente, erronea determinazione dell’importo sottoposto a sequestro per equivalente. 3.1. Come già affermato da questa Corte, il sequestro preventivo per equivalente, disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per il reato di frode fiscale finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 1893 del 12/10/2011, Manfellotto, Rv. 251797), sicché il giudice, nell’autorizzare il sequestro o riesaminare il provvedimento che lo ha autorizzato, deve determinare con esattezza l’imposta evasa (pari all’effettivo profitto conseguito dall’operazione parzialmente inesistente), non potendo il profitto, come nella specie, coincidere gli elementi passivi fittizi indicati, pena la violazione dei principio di proporzionalità tra la misura cautelare imposta e l’entità dei fatto (Sez. 3, n. 1820 del 27/11/2013, Cleva, Rv. 257918), dovendo essere determinati l’imposta evasa ed il profitto conseguito attraverso l’utilizzo e l’indicazione di tali elementi passivi fittizi. 3.2. Inoltre, nel caso, come quello in esame, di pluralità di indagati (tra l’altro in relazione a società differenti), il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter cod. proc. pen. non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata a risulti chiaramente individuabile (Sez. 6, n. 30966 del 14/06/2007, Puliga, Rv. 236982; conf. Sez. 3, n. 346 del 13/11/2007, Ortega, Rv. 238569; Sez. 6, n. 10690 dei 20/02/2009, Gialiongo, Rv. 243189; Sez. 5, n. 20101 del 12/12/2014, Gialiongo, Rv. 263835). 4. Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale, nei disattendere la richiesta di riesame della ricorrente, fondata, tra l’altro, sulla assenza di profitto per la stessa o, comunque, sulla inesatta determinazione dello stesso, per essere stato considerato l’intero imponibile delle transazioni ritenute fittizie a carico di entrambi gli indagati, pur potendo essere determinati i profitti di ciascuno di essi, in relazione alle diverse società dagli stessi amministrate, ha ribadito la legittimità del sequestro in misura corrispondente al suddetto intero imponibile, senza in alcun modo prendere in considerazione i motivi posti a fondamento della richiesta di riesame, sia quanto alla determinazione della entità del profitto, sia quanto alla individuazione della quota dello stesso attribuibile alla ricorrente. Ne consegue la sussistenza della violazione di legge denunciata, per difetto assoluto di motivazione, difettando qualsiasi valutazione sulla proporzionalità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, che comporta l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Macerata, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata. Casi deciso il 5/5/2016

 

 

 

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