Reati edilizi – Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 novembre 2016 – 9 febbraio 2017, n. 6035

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 56/2016  ha stabilito che, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti previsti quantitativi previsti dalla lettera b) dell’art. 181, comma 1-bis

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 novembre 2016 – 9 febbraio 2017, n. 6035
Presidente Carcano – Relatore Ciriello
Ritenuto in fatto

1. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona, con sentenza del 14.1.2016 ha assolto gli imputati B. e D.D. dal reato di cui al’art. 44 lett c) D.P.R. 380/2001 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e tutti e tre gli imputati dal reato di cui all’art. 181 co 1 bis del D.P.R. 380/2001, perché il fatto non costituisce reato, in relazione alla edificazione di serre in zone di notevole interesse pubblico e sottoposte a vincoli paesaggistici.
Ciò, in primo luogo, con riferimento al reato di cui all’art. 44 lett c) D.P.R. 380/2001 sul presupposto che, sebbene la serre, in generale, per la normativa urbanistica risultino ammesse senza permesso di costruire solo se di permanenza stagionale, le particolari “serre a tunnel”, oggetto del caso in esame, invece, risultavano ammesse da legge regionale entrata successivamente in vigore, rendendo il fatto non punibile (in ragione della loro natura “leggera” e amovibile, tanto che lo stesso ente locale aveva revocato, in autotutela, il precedente ordine di demolizione).
Inoltre, quanto al reato paesaggistico, invece il giudice di merito, pur ritenendo che l’opera in esame necessitasse dell’autorizzazione paesaggistica perché realizzata su zona vincolata e comportante un notevole impatto sull’ambiente circostante ha ravvisato la mancanza di dolo, in quanto gli imputati avrebbero in buona fede perché indotti in errore dalle stesse autorità comunali che specificamente avevano ritenuto non necessaria l’autorizzazione paesaggistica, pervenendo così alla assoluzione per errore su un elemento di fatto che costituisce il reato contestato (attesa la sua natura delittuosa richiedente il dolo). Nella specie l’errore sarebbe consistito nel credere che le opere in concreto realizzate rientrassero nel novero di quelle opere agricole che non comportano alterazione permanente e sarebbe stato determinato come emerge dagli atti dall’orientamento della stessa P.A. deputata a rilasciare il titolo autorizzativo, escludendo in capo agli imputati la coscienza dell’illiceità penale della loro condotta.
2. – Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione sviluppando tre motivi e depositando memorie aggiunte in seguito alla pronuncia n. 56/2016 della Corte Costituzionale.
2.1. Con un primo motivo ci si duole del fatto che la sentenza impugnata violerebbe la legge penale, segnatamente l’art. 149 D.Lgs. 42/04, norma integrativa del precetto penale che, alla lett. b) prevede quali interventi eseguibili senza autorizzazione, le opere “inerenti l’esercizio della attività agro-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi”; avrebbe errato il giudice nell’escludere la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 149 D. Lgs. 42/04, integratrici del precetto penale, alla luce dell’55 comma 6 bis della legge regionale 11/04, che disciplinando le serre cd. a tunnel, quali interventi edilizi liberi, che non necessitano di alcun titolo abilitativo, consentirebbe di ravvisare l’ipotesi di cui alla lettera b) citata, conducendo alla assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste.
2.2. con un secondo motivo ci si duole del fatto che la sentenza impugnata violerebbe la legge penale, allorché ritiene comunque necessario il rilascio della autorizzazione paesaggistica nonostante l’art. 44 co.6 e 6 bis della Legge regione Veneto n. 55 del 31.12.2012 (modificativa ed integrativa della Legge regione Veneto n. 11 del 23.04.2004), abbia qualificato come libera l’attività di edificazione delle serre tunnel, il che consentirebbe di ritenere l’incidenza della disciplina regionale anche con riferimento ai reati paesaggistici, in ragione del particolare favore per le serre in territorio agricolo destinate alle coltivazioni forzate ed intensive.
2.3 Con il terzo motivo ravvisano i ricorrenti la violazione di legge allorché il giudice attribuisce rilevanza all’errore in cui sono incorsi i ricorrenti (pacificamente determinato dall’ufficio tecnico comunale che ha ritenuto non necessaria l’autorizzazione paesaggistica) in quanto non si tratterebbe di errore che esclude i dolo, come rilevato dal giudice, perché ricadente su un elemento di fatto del reato contestato ai sensi dell’art. 47 c.p., ma di un errore di diritto, sul precetto extrapenale e per questo sottratto eccezionalmente al regime di generale inescusabilità dell’error iuris delineato dall’art. 5 c.p., per essere ricondotto, appunto, alla previsione di non punibilità dell’art. 47 u.c.., escludendo, comunque, l’elemento soggettivo.
3.4. Infine Con motivi aggiunti depositati l’8.11.2016 gli imputati chiedono l’assoluzione perché il fatto non sussiste, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 181 co. 1bis D. Lgs. 42/04 per sentenza della Corte Costituzionale n. 56/16.

Considerato in diritto

3. – Il ricorso è infondato in quanto la formula assolutoria pronunciata dal giudice di merito è corretta e condivisibile.
Esaminando congiuntamente i primi due motivi, si deve ritenere corretta, e costituzionalmente orientata l’interpretazione fornita dal giudice di merito che ha attribuito rilevanza alla citata normativa regionale che ha “liberalizzato” l’edificazione delle cd. serre tunnel, solo relativamente al reato contestato ai sensi dell’art. 44 lett. c) del DPR 380/2001 e non riguardo al reato di cui all’art. 181 c.1 bis D.LGSL N 42/2004 (dal momento che, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, la materia paesaggistica si sottrae al potere legislativo delle regioni).
Inammissibile è il terzo motivo, perché manca l’interesse ad ottenere la medesima pronuncia per motivi diversi (ossia per errore sul fatto determinato da errore su norma extrapenale o per errore di diritto vertente su norma extrapenale), in quanto gli stessi ricorrenti evidenziano che, in ogni caso, l’errore produrrebbe alla non punibilità per difetto dell’elemento soggettivo.
Infine, non risultando i fatti prescritti, nessun rilievo svolge nel caso di specie la pronuncia della Corte Costituzionale n. 56/2016.
Tale pronuncia, come noto, ha stabilito che, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti previsti quantitativi previsti dalla lettera b) dell’art. 181, comma 1-bis.
Nel caso di specie tuttavia, non appare rilevante tale elemento atteso che la condotta, pacificamente commessa, sarebbe in ogni caso riconducibile alla contravvenzione ove tali limiti (che non rientrano nella cognizione del giudice di merito per non essere stati oggetto di contestazione) non fossero superati.
Sicché, in assenza di elementi che consentano di ritenere che tali limiti sarebbero superati, pur se qualificato astrattamente il reato come contravvenzione, ai sensi dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, resta valida la formula assolutoria pronunciata dal giudice di merito per carenza dell’elemento soggettivo.
Ciò conduce al rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

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