Decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti 
a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e perseguimento di reati o esecuzione 
di sanzioni penali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che  abroga  
la  decisione  quadro 2008/977/GAI del Consiglio 
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio. (GU n.119 del 24-5-2018)

Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le disposizioni 
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  
relativa  alla  protezione  delle persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  
personali  da parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine, 
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni penali, 
nonche' alla libera circolazione di tali dati, e  che  abroga la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
Principi applicabili al trattamento di dati personali
I dati personali, di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere trattati 
 a)in modo lecito e corretto; 
b) raccolti per finalita' determinate, espresse e legittime e trattati in modo 
compatibile con tali finalita'; 
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' 
per le quali sono trattati; 
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate 
tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente 
i dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati; 
e) conservati con modalita' che consentano l'identificazione degli interessati 
per il tempo necessario al conseguimento delle finalita' per le quali sono 
trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessita' di 
conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine; 
f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione 
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, 
mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.
Il titolare del trattamento adotta  misure  adeguate  a  fornire all'interessato
tutte le  informazioni  di  cui  all'articolo  10  ed effettua le comunicazioni 
relative al trattamento di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27, in forma concisa, 
intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. 
Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica, 
se possibile con le stesse modalita' della richiesta.

Entrata in vigore 8 giugno 2018.

 

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