DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51
Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti
a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio. (GU n.119 del 24-5-2018)
Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
Principi applicabili al trattamento di dati personali
I dati personali, di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere trattati a)in modo lecito e corretto; b) raccolti per finalita' determinate, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalita'; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati; e) conservati con modalita' che consentano l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalita' per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessita' di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine; f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.
Il titolare del trattamento adotta misure adeguate a fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all'articolo 10 ed effettua le comunicazioni relative al trattamento di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27, in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica, se possibile con le stesse modalita' della richiesta. Entrata in vigore 8 giugno 2018.