Obbligato a contribuire alle spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio è colui il quale risultava proprietario dell’unità immobiliare al momento dell’adozione della delibera di approvazione dei lavori – Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 dicembre 2020 – 28 aprile 2021, n. 11199

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