Accordo transattivo e regime forfetario – Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2019, n. 227

La fattispecie dell’accordo transattivo rientri nella categoria degli eventi “simili” di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972. Tale disciplina può trovare applicazione al caso di specie, sempre che la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria.
La predetta conclusione vale anche nella particolare ipotesi in esame, in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario, ai sensi del comma 59 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede:“ Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633…”.

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2019, n. 227

Potrebbe interessarti anche