L’art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge diBilancio 2017), ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nell’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, il comma 2-sexies, secondo cui per le spese sostenute dal1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Ai sensi del comma 2-ter del medesimo art. 14 del citato decreto legge n. 63 del2013, come sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la cessione del credito a favore dialtri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, può essereesercitata anche dai soggetti che ricadono nella cd. no tax area.
Si tratta, in particolare, dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art.11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR.
In ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Come stabilito dal richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 al punto 3.2 “il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, […] per la quota a lui imputabile“.
Il successivo punto 3.3 del medesimo provvedimento stabilisce che “il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile“.
L’utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l’intera detrazione) porta a ritenere che, all’atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario).
Nella fattispecie rappresentata dall’istante, pertanto, solo uno dei comproprietari dell’unità abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito d’imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica.
Il condomino (cessionario) una volta che il credito d’imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione .