Chiarimenti in merito alla data della fattura elettronica differita. Risposta Ag. Entrate n. 437

Chiarimenti in merito alla data della fattura elettronica differita.

Con la risposta n. 389 pubblicata il 24 settembre 2019 sul sito internet della scrivente, sezione “Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica”, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte
+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta indicazione della data della fatturazione elettronica differita.
In particolare, per quel che qui interessa, è stato precisato che l’indicazione contenuta nella circolare n. 14/E del 2019, ove è detto che è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”, rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.

Risposta n. 437

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