Contenzioso tributario – Linee guida Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sul contenzioso tributario contenete le principali novità tra le quali si annovera:

  • l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutti gli enti impositori, agli agenti e ai concessionari privati della riscossione (soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997) nonché alle controversie in materia catastale · l’introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado
  • la possibilità di conciliare anche le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo e della mediazione
  • le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente)
  • l’aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica
  • l’inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza
  • l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente
  • l’introduzione del cosiddetto ricorso “per saltum”, cioè la possibilità di impugnare una sentenza emessa da una Commissione tributaria provinciale, previo accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione.

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

  • in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dalle Agenzie delle entrate e 3 Contenzioso tributario – LUGLIO 2019 delle Dogane e dei monopoli, da altri enti impositori (regioni, enti locali, camere di commercio, ecc.), dai soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione
  • in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali. Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere alla Corte di cassazione. Inoltre, se vi è accordo tra le parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione (cosiddetto ricorso “per saltum” – art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile).

Linee guida Agenzia delle Entrate

 

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