Data della fattura per le prestazioni di servizi – Sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura – Ag. Entrate Risposta n. 528

L’articolo 21 del decreto IVA, così come modificato dagli articoli 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e 12-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, stabilisce che:
a) la fattura deve contenere l’indicazione della “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura” (comma 2, lettera g-bis);
b) la possibilità di emettere la fattura “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6” (comma 4, primo periodo), fermo restando che “In deroga a quanto previsto nel primo periodo … per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle medesime” [comma 4, terzo periodo, lettera b), che disciplina la fattura c.d. riepilogativa differita].

Risposta n. 528 del 2019

Potrebbe interessarti anche