L’eventuale risoluzione per mutuo consenso dell’atto di donazione non comporta la perdita dell’agevolazione “prima casa”.
In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo consenso assolve alla funzione di ritrattazione bilaterale di un negozio per concorde volontà delle parti.
Tale accordo è espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, avente ad oggetto anche il trasferimento di diritti reali immobiliari, indipendentemente dall’esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.
Poiché la pattuizione con la quale si verifica la”retrocessione” del bene donato nuovamente in capo all’originario donante configura un nuovo contratto di donazione, si ritiene che l’eventuale risoluzione per mutuo consenso dell’atto di donazione non comporta la perdita dell’agevolazione “prima casa” fruita per l’acquisto di un immobile in data successiva.
L’agevolazione ‘prima casa’ fruita sul secondo acquisto non può essere, infatti, revocata dall’Ufficio in quanto al momento della stipula dell’atto di compravendita non vi erano cause ostative di cui alla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, legate alla prepossidenza di altro immobile acquistato con le agevolazioni, essendo stato il primo immobile oggetto di donazione in data anteriore al secondo acquisto.
Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2019, n. 443