L’articolo 2250, comma 1, del codice civile prevede che «Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati […] l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione […]».
L’omessa indicazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria individuata nel successivo articolo 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).
La previsione dell’articolo 2250 c.c. è tale per cui negli “atti” non possono che ricomprendersi tutti i documenti prodotti dalle società soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, ivi comprese le fatture.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2019, n. 208/E