Fatturazione elettronica per la grande distribuzione – Risposta Ag. Entrate n.9 del 22 gennaio 2019

Dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e quelli ad essi equiparati

che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (si veda l’articolo 22 del

decreto IVA), devono certificarle:

  • fatta salva la richiesta di fattura (elettronica, con eccezione per i soli casi di

esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

127), comunque obbligatoria nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, «mediante

il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.

249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con

l’osservanza delle relative discipline» (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696);

  • ex articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e

trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi

giornalieri. In riferimento al 2019, tale forma di certificazione è attuabile su base:

– volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;

– obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a

400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni

di cui all’articolo 22 del decreto IVA (cfr. l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del

2015);

– obbligatoria, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di

servizi tramite distributori automatici» (così l’articolo 2, comma 2, del medesimo

d.lgs. n. 127).

L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 ha inoltre stabilito che memorizzazione e

trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che garantiscano

l’inalterabilità e la sicurezza dei dati» (si veda il comma 3), demandando, ad

apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di definire «le

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informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione

telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra

disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni» (così il comma 4).

In attuazione di tali previsioni, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il

provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016.

 

Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2019, n. 9

 

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