Vendite al dettaglio da parte degli istituti vendite giudiziarie – obbligo di certificazione dei corrispettivi
All’attività in parola si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; …“.
Da ciò deriva che:
– fino al 31 dicembre 2019 vi è l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all’articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
– dal 1° gennaio 2020 – termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro – vi è invece l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1,del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2019, n. 489