Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre , n. 182070 , in attuazione delle del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, definisce le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche nonché i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.
Il provvedimento stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione – in forma organizzata e sicura – dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l’opzione, così come previsto sempre al comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto legislativo, consentendo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra l’Agenzia e quei contribuenti per i quali, dall’analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 dello Statuto dei Contribuenti (Legge 27 luglio 2000, n. 212) e al fine di evitare oneri aggiuntivi ai contribuenti stessi, l’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L’anno in cui ha inizio la trasmissione dei dati rappresenta il primo dei cinque anni solari di efficacia dell’opzione. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.