L’attuale articolo 38-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che i rimborsi dell’eccedenza di credito IVA siano eseguiti previa presentazione della garanzia e apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale.
Con riguardo al visto di conformità, l’art. 22 del DM. 1999 prevede che la polizza assicurativa di cui deve dotarsi il professionista deve essere adeguata al numero dei contribuenti, dei visti da rilasciare e, comunque, non deve essere inferiore a 3.000.000 euro (cfr. circolare n. 28/E del 2014).
Inoltre, come chiarito dalla circolare 7/E del 2015, la polizza deve essere già adeguata prima di apporre il visto e deve “garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente.“