Decreto per la formazione degli amministratori di condominio.
Decreto del Ministero della Giustizia (n. 140 del 13 agosto 2014) per la formazione iniziale e periodica degli amministratori di condominio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014.
Speravamo che il provvedimento ministeriale dettasse linee guida più rigide sui contenuti e sulle modalità di svolgimento dei corsi anche perché con l’entrata in vigore della L.220/2012, abbiamo assistito alla nascita di enti di varia natura per la formazione di amministratore di condominio con la pubblicizzazione di corsi con un monte ore bassissimo e costi ridicoli.
L’art. 2 D.M. n. 140/14 indica le finalità della formazione ed aggiornamento: ……migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;, promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica; accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità”.
Si parla di miglioramento e perfezionamento lasciando intendere una formazione di base mentre il decreto è diretto anche ai corsi iniziali.
Chi può erogare i corsi? Ancora una volta tutti possono fare tutto!
Ma il danno non è alle Associazioni che da sempre hanno svolto questo compito e che continueranno a farlo legittimate anche dalla L.4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, ma agli utenti cittadini /consumatori che non conoscendo il settore si affideranno all’uno o all’altro ente ignari di acquisire un titolo che non avrà valore sul mercato.
Il punto centrale del decreto è quello dei formatori e dei responsabili scientifici, l’art.3 specifica che oltre al possesso di determinati requisiti , tutti devono aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale, l’esperienza richiesta è sull’amministrazione condominiale, non sul diritto condominiale!
Art.3 lett.e)
“di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento”.
Una contraddizione in termini: nel primo capoverso si richiede esperienza nell’amministrazione condominiale a chi ha i titoli mentre nell’ultimo periodo a chi non li possiede si chiede specifica competenza e prova di aver insegnato per almeno 6 anni diritto condominiale e in corsi di almeno 40 ore!
Vi è di più.
Se la L.220/2012 , meglio conosciuta come Riforma del condominio, è entrata in vigore il 18 giugno 2013 e fino ad allora i corsi, non erano obbligatori ne’ tantomeno stigmatizzata ne era la durata, questi formatori dove avranno svolto le loro docenze?
Dal tenore letterale della norma sembra che i corsi possano essere tenuti anche da docenti/amministratori di condominio che forse avranno maturato esperienza, che non è sinonimo di capacità ma piuttosto di destrezza, ma che sicuramente avranno una preparazione giuridica non adeguata rispetto, per esempio ad un loro discente laureato in giurisprudenza.
Non sono previsti registri ad hoc dei formatori e dei responsabili scientifici, né uno specifico sistema di controlli sui corsi di formazione e sul possesso dei requisiti da parte dei formatori e dei responsabili scientifici. E ciò, si legge nel parere del Consiglio di Stato “[…] in quanto, nell’ambito della discrezionalità riservata al Ministero dalla normativa di riferimento, […] si è preferito non far gravare sul bilancio del Dicastero gli ulteriori oneri che deriverebbero dall’espletamento delle predette incombenze”.
Per A.IM.A. non è cambiato nulla, certificata ISO 9011:2008, iscritta al MISE, riconosciuta dall’Ordine degli Avvocati di Roma e all’ODCEC per Convegni e Corsi con conseguente rilascio di crediti formativi ai partecipanti iscritti a questi ordini, da sempre si avvale dell’opera di Formatori altamente qualificati nelle discipline giuridiche, contabili, fiscali e tecniche.