Risposta all’interpello n. 121:  Superbonus – Interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico di un edificio collabente (F/2), demolito e ricostruito composto da due unità immobiliari – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Risposta all’interpello n. 121: Superbonus – Interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico di un edificio collabente (F/2), demolito e ricostruito composto da due unità immobiliari – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Un edificio composto da due immobili collabenti può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato, ma non per quelli energetici, essendo privo degli impianti richiesti dalla normativa (risposta n. 121/2021).

Risposta n. 121/2021
Un edificio composto da due immobili collabenti, da demolire e trasformare in 6 unità, può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico, ma non per quelli di efficientamento energetico essendo il fabbricato dotato solo di corrente elettrica ma privo di impianto di riscaldamento, delle reti di gas, dell’acqua potabile e della fognatura pubblica.
Il documento di prassi precisa che l’istante potrà fruire del Superbonus al 110% per i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato pericolante composto di due unità collabenti classificate F/2, che solo al termine dei lavori diverrà edificio residenziale, a patto che gli stessi interventi siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” come indicato nell’articolo 3, comma 1, lettera. d), Dpr n. 380/2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici ammessi al Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto fabbricati, nel rispetto di ogni condizione e adempimento richiesti (aspetti non verificabili in sede di interpello). La spesa massima ammissibile, inoltre, chiarisce l’Agenzia, è di 96mila euro moltiplicato per il numero di due unità collabenti F/2, così come indicati all’inizio dei lavori e non risultanti alla fine dei lavori.

Al contrario non sono ammesse al Superbonus le spese di efficientamento energetico considerando che le unità collabenti che costituiscono il complesso immobiliare oggetto dell’intervento sono prive degli impianti richiesti dalla normativa. L’agevolazione non spetta neanche per il “casottino”, piccola costruzione situata vicino al fabbricato, in quanto anch’essa sprovvista di impianto di riscaldamento.

L’istante, infine, potrà beneficiare del Superbonus per i lavori antisismici sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi o, nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022.

Risposta_121_22.02.2021

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