In attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato emanato il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023.
L’articolo 4 del Decreto sottolinea che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite:
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 2. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, ne’ altre sostanze, in quantita’ o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell’allegato I, Parti A, B e D; c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell’allegato I e fissati ai sensi dell’articolo 12, comma 13; d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15. 3. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo’ avere l’effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita’ delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, ne’ l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla loro produzione.
Ai sensi dell’art. 2. lett.q) per gestore della distribuzione idrica interna s’intende:
“il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua”.
L’amministratore, pertanto dovrà implementare una gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture, secondo l’allegato VIII rispettando i parametri di cui all’allegato I, parte D).
Il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro; l’inosservanza dell’obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell’articolo 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro.