Sequestro dei cani che disturbano – Cass., III sez. pen., sent. n. 54531/2016

Ai sensi della previsione dell’art.544 sexies cod.pen. gli animali possono essere soggetti a sequestro preventivo.

La situazione di necessità che esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, comprende non solo lo stato di necessità di cui all’art.54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona, propria o altrui, o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile.

L’indiscutibile sofferenza dei cani derivante dall’allontanamento dal luogo dove vivono è irrilevante rispetto alle esigenze umane che le norme penali di cui agli artt. 674 e 659 cod.pen. tutelano. Tra l’altro gli animali non vengono né uccisi, né maltrattati ma solo trasferiti in un luogo diverso di custodia.

Il sequestro preventivo dei cani, trattandosi di cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità  da parte dell’indagata potrebbe portare la loro consumazione risulta legittimo.

Cass., III sez. pen., sent. n. 54531/2016

 

 

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