Utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI), nonché per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR – Ridenominazione dei codici tributo “6890” e “6891”
Gli acquirenti delle unità immobiliari beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI) e successive modificazioni, possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Inoltre, l’articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Tanto premesso, per esigenze di semplificazione, con la presente risoluzione si rende noto che le quote annuali dei suddetti crediti potranno essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, indicando i seguenti codici tributo istituiti con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018, come di seguito ridenominati:
– “6890” denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-ter, del D.L. n. 34 del 2019”;
– “6891” denominato “SISMABONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto – art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.