Visto di conformità e professionisti abilitati.
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, è stato introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
• garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
• agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;
• contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
• semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.
Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente, affidatosi alle sue cure, che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
Oltre al visto di conformità il legislatore ha previsto altri due livelli di controllo:
l’asseverazione dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore e la certificazione tributaria. Questa rappresenta il terzo livello di informazione sulla corretta applicazione delle norme tributarie e completa i primi due livelli.
Per i professionisti:
Per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.
La comunicazione deve contenere:
- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
- il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l’attività professionale (se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede)
- la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale
- la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione va allegata:
- copia della polizza assicurativa
- dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza
- dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (per l’elenco completo consultare la circolare n. 28/E – pdf )
- copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
Nella sezione Modelli sono disponibili i fac-simile della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Per i contribuenti:
Selezionando l’opzione “professionisti abilitati”, è possibile conoscere i nominativi dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Per esercitare tale facoltà, i professionisti hanno presentato, alle Direzioni Regionali, l’apposita comunicazione prevista dalla norma.
Link correlati