Risposta all’interpello n. 122:  Superbonus – Interventi di riqualificazione energetica su abitazione costituita da tre particelle catastali unite di fatto ai fini fiscali – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) 

Risposta all’interpello n. 122:  Superbonus – Interventi di riqualificazione energetica su abitazione costituita da tre particelle catastali unite di fatto ai fini fiscali – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

È consentito l’accesso al Superbonus per i lavori eseguiti sulla singola unità immobiliare, che al catasto risulta suddivisa in tre particelle. Tale immobile, infatti, diviso solo formalmente, si può considerare come una unica residenza unifamiliare con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini del credito d’imposta.
Riguardo poi alla possibilità per l’istante, architetto regolarmente iscritto all’albo, di sottoscrivere in proprio la progettazione e la direzione lavori, le certificazioni e le attestazioni relative agli interventi, l’Agenzia ricorda che in base ai chiarimenti sul Superbonus forniti dall’Enea “L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013), iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale”, mentre “Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013” (Faq n. 2.A).
In particolare, il decreto interministeriale 6 agosto 2020 non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (Ape) cosiddetti convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Per la redazione degli Ape restano fermi i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Risposta_122_22.02.2021

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